Sicuramente la nuova detrazione del 90% per le ristrutturazione è una delle novità più di rilievo per chi vuole avviare lavori in casa.
Le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 per il rifacimento delle facciate sia di edifici singoli, che di condomini, saranno detraibili al 90 per cento dell’onere sostenuto, senza limiti di importo.
Nella categoria dei lavori ammessi rientrano diverse tipologie di interventi, tra cui anche quelli di manutenzione ordinaria come la semplice tinteggiatura o il rifacimento dei balconi.
Sebbene sia stato modificato in ottica restrittiva in sede di approvazione della Legge di bilancio 2020, continua ad essere comunque una delle novità più importanti della Manovra.
Bonus facciate 2020, detrazione 90% ristrutturazioni: Lavori ammessi e limiti
Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020 i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione sulle facciate degli edifici, ville, appartamenti privati o condomini, potranno accedere alla detrazione fiscale del 90 per cento, senza limiti in merito al totale delle spese detraibili.
Spetta per le spese documentate (sostenute nel 2020) per gli interventi anche di sola pittura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
La detrazione del 90% spetterà tuttavia solo per gli edifici ubicati in zona A o B: è questo uno dei nuovi limiti introdotti con la Legge di Bilancio 2020.
I lavori, anche solo di tinteggiatura, dovranno essere necessariamente relativi alle strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. Non vi sono differenziazioni tra edifici singoli e condomini: la detrazione del 90% segue le stesse regole per tutti.
In merito alle zone, il bonus facciate spetta esclusivamente per i lavori effettuati in edifici ubicati nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici.
La zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni i essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
La zona B, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.
In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
La detrazione del 90% verrà rimborsata in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Il bonus facciate completa il quadro delle agevolazioni sui lavori in casa e, a partire dal 2020, accanto alle ristrutturazioni interne delle abitazioni, ai contribuenti verranno rimborsate anche le spese per i lavori di rifacimento esterno.