GUIDA PRATICA ALL'IMU

L’IMU o Imposta municipale Unica reintroduce la tassazione sulla prima casa o abitazione principale come era per l’ICI, grazie al Governo Monti e al Decreto Salva Italia.

Imporrà ai proprietari di case e immobili di effettuare nuovamente il calcolo ed il versamento dell’ICI o IMU sulla casa dal 2012 sia per l’acconto sia per il saldo secondo le scadenze del 15 giugno 2012 per il pagamento dell’acconto  (che slitta al 18 essendo sabato) e del versamento di dicembre.

Primo acconto 15 giugno 2012:
Presentato l’emendamento che fissa il primo acconto in scadenza il 15 giugno 2012 al 4 per mille per la prima casa e 7,6 per mille sulle seconde e da la facoltà al governo di comunicare entro fine luglio eventuali modifiche sulla determinazione dell’imposta per il pagamento del saldo e non solo perchè si afferma anche che entro il 30 settembre potranno anche modificare eventualmente la facoltà dei comuni di alzare le aliquote.

L’imposta Municipale Unica: istruzioni pr l’uso
Come avete avuto modo di vedere nel primo articolo dedicato all’IMU in cui si chiariva che tale nuova imposta assorbiva il prelievo fiscale non solo dell’ICI bensì anche delle imposte Irpef derivante dal possesso di immobili (non soggetti a locazione) di alcuni tributi come le addizionali regionali e comunali in un solo tributo; in tale insieme rientra anche l’ICI o Imposta Comunale sugli Immobili ed è per questo che parliamo dell’IMU in termini di Nuova ICI.  Sono previste anche delle tempistiche di assorbimento a seconda della diversa tipologia di tributi: è il caso delle imposte ipotecarie e catastali che saranno assorbite per ora solo dal 2015.

La Base Imponibile dell’IMU
La base imponibile parte sempre dalla rendita catastale che potrete prendere da una visura catastale al costi di pochi euro richiedendola anche on line a cui si applica una rivalutazione “fissa” del 5% come avviene per l’ICI. A questo importo si applica un moltiplicatore che avrà a seconda della categoria catastale come meglio indicato nell’articolo dedicato al Calcolo IMU (in genere 160 per le abitazioni ma scende per le altre categorie catastali). Questo valore risultante è la base imponibile a cui applicare le aliquote IMU e le eventuali detrazioni di imposta.

Chi paga l’IMU
L’IMU è a carico dei soggetti possessori di abitazioni dove per possesso deve intendersi quello previsto nell’accezione prevista dal D.lgs n. 23 del 2011, articolo 8 e 9 mentre per la base imponibile resta invariata quella prevista dall’ICI, site sia nel territorio italiano sia al di fuori.

Le Aliquote IMU
Potete consultare l’articolo dedicato propio alla aliquote IMU .
Le aliquote IMU infatti sono sull’abitazione principale dello 0,40% con possibilità di incremento dello 0,6% e di riduzione dello 0,2% mentre per le unità locali diverse dalla principale sale allo 0,76% con la possibilità di aumentarle dell’1,06% e di ridurle dello 0,46%. Sarà possibile anche ridurre ulteriormente l’IMU fino allo 0,40% per gli immobili delle società soggette a Ires per le unità locali locate e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario.

I moltiplicatori dell’IMU per il valore della rendita catastale
In settimana sarà pronto il modello di calcolo dell’IMU per il pagamento ma per ora vi do il valore dei moltiplicatori da applicare a secona della categoria catastale dell’Immobile che andrete ad applicare al valore catastale rivalutato del 5% come avviene per l’ICI. Ricapitolando prendo la rendita catastale la moltiplico per il 105% (ossia la rivaluto del 5%) poi la rimoltiplico per 160% se trattasi di un’abitazione (categoria A tranne A-10 che sono uffici), 140 se sono immobili ad uso pubblico, 80 se sono uffici accatastati come A10, 60 se sono capannoni industriali od opifici categoria catastale D, 55 se sono esercizi commerciali, negozi o simili.

Il calcolo può essere effettuato anche con una relazione semplificata proposta dal lettore Luigi che ringrazio  che deriva da quella esplicita eseguita seguendo le istruzioni emanate con l’introduzione dell’allora ICI e oggi IMU.
1° passo: rivalutare la Rendita catastale(RC) del 5% cioè moltiplicare per 1,05
2° passo: rivalutare il valore ottenuto per il proprio moltiplicatore (esempio 160 per le abitazioni) cioè moltiplicare
3° passo : Si calcola il Valore Catastale(VC) imponibile ai fini IMU, moltiplicando x 100 la Rendita catastale rivalutata complessivamente prima del 5% e poi del 60%; il che significa effettuare: RCx1.05×1.60×100= VC
4° passo: IMU= (VC x4/1000) – Detrazioni

Che significa IMU= (RC x 1,05 x 1,60 x100 x4 :1000)- Detrazioni
ma 1,05 x 1,60= 1,68 e 100: 100= 0,1 0ssia 1/10
per cui molto semplicemente si fà IMU= [(RC :10)x 1,68x4]- detrazioni
Esempio RC = 500 euro IMU= (50x 1,68×4)- Detrazioni = 336- 200= 136 euro
per la prima casa e se non ci sono figli
Per le altre case la formula è la stessa cambia solo ll’aliuota che dal 4 passa al 7,6 per mille
Esempio RC= 500 euro(altre case) IMU= 50x 1,68x 7,6= 638,40 euro
(ringrazio il lettore Luigi per l’esemplificazione chiara)

Il valore con entrambi i metodi, Calcolo-IMU e formula qui sopra, deve essere uguale ovviamente…io ho fatto una prova con una rendita tipo di 1.000 euro e mi tornava.

Scadenza IMU
L’IMU dovrebbe seguire lo stesso versamento che abbiamo per l’ICI con un acconto al 15 giugno  2012 ed un saldo il 16 dicembre 2012 (come anche per le annualità  successive 2013 e 2014). Potrebbero variare le scadenze e l’imposta dovuta in quanto con l’emenedamento presentato si permetterebbe la rateizzaizone dell’IMU in 3 rate di pari importo da versare entro la scadenza del 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre da calcolarsi con aliquota base. Inoltre sarebbe previsto dal medesimo emendamento lo sgravio per le popolazioni dell’Aquila colpite dal sisma.

Con l’entrata in vigore della Legge 44 del 2012 detto decreto semplificazioni  la disciplina dell’IMU è stata parzialmente modificata
Il pagamento a rate dell’IMU in tre rate
Il versamento dell’IMU relativo però alla sola abitazione principale (e anche le sue pertinenze) può essere rateizzato fino a tre rate da corrispondere entro le scadenze del 16 giugno, 16 luglio e 16 settembre. Ovviamente dividendo la prima rata in 3 parti uguali. Sul fronte del versamento dell’IMU sarà possibile non solo procedere con un unico versamento da effettuarsi

Il pagamento a rate dell’IMU in tre rate
Il pagamento potrà essere effettuato anche mediante pagamento in due rate di uguale importo secondo la disciplina tradizionale con acconto a giugno e saldo a dicembre dividendo l’importo da versare in due rate uguali, eccetto il caso dei fabbricati rurali che prevedono il versamento del 30% in acconto e della restante parte a dicembre.

Versamento mediante bollettino postale
Per chi fosse interessato dal primo dicembre sarà possibile inoltre procedere con il pagamnto mediante bollettino postale anche se ormai l’home banking è decisamente più comodo (alcuni istituti di credito danno la possibilità anche di compilare il bollettino postale ma solo se convenzionati).

La differenziazione tra codici tributo stato e comune
La differenziazione inoltre tra stato e comune non va fatta per l’abitazione principale ma solo per i terreni agricoli o incolti (3914 3915), per le aree fabbricabili (3916 3917) e per gli altri fabbricati (3918 3919) che non sono abitazioni principali. Controllate sempre con le delibere del vostro comune.

Come si versa l’IMU
Rispetto alle modalità di versamento l’IMU si verserà con il modello F24 e con dei i Codici tributo IMU che ad oggi non sono ancora disponibili ma che potrete trovare in questo articolo appena disponibili. Le modalità per il calcolo ed il versamento le potete anche trovare utilizzando il foglio per la stima delCalcolo-IMU, che potete scaricarvi gratuitamente. Vi ricordo che sono cambiate le scadenze dell’IMU per il pagamento dell’acconto e del saldo permesso in tre rate ma solo per le abitazioni principali e le relative pertinenze. Sarà possibiel infatti pagare in due o tre rate rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre in parti uguali oppure in tre rate versando il 16 giugno, il 16 settembre ed il 16 dicembre (pari ovviamente al 33% ciascuna) ma solo per l’abitaizone princiaple e le pertinenze e solo per il 2012.

La novità nella definizione dell’abitazione principale
Per abitazione principale
 il Decreto Monti stabilisce che deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare (diverso dal proprietario) dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  Con il decreto semplificazioni inoltre si dice che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Le detrazioni per l’abitazione principale e quella per i figli:
Dal 2012 prevista anche la possibilità di detrarre 200 euro per l’abitazione principale che di fatto dovrebbe annullare l’incremento medio del tributo per colpa dei moltiplicatori applicati alla rendita catastale aggiornata e anche una detrazione aggiuntiva di 50 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni ma con un massimo di 400 euro. In caso di contitolarità della casa tra i coniugi inoltre va chiarito che la detrazione di 200 euro spetta 100 euro ciascuno, come anche nel caso dei figli. La detrazione per i filgi è solo usbordinata all’età e non al fatto che sia a carico fiscalmente.
In caso di separazione o divorzio viene chiarito inoltre che il pagamento dell’IMU al pari dell’ICI dovrà essere effettuato dal coniuge assegnatario dell’immmobile in qaunto come detto nel corso dei precedenti articoli tale imposta grava sul possessore dell’immobile al pari della vecchia ICI.

Trattamento delle pertinenze nell’IMU
Il trattamento fiscale delle pertienze prevede che l’agevolazione fiscale su di esse è limitata ad una sola pertinenza per ciasucna delle seguenti categorie C/2, C/6 e C/7.

Entro quando versare l’IMU: le scadenze diversificate
Vi ricordo che sono cambiate le scadenze dell’IMU per il pagamnto dell’acconto e del saldo permesso in tre rate ma solo per le abitaizoni principali e le relative pertinenze.

Immobili di interesse storico ed artistico
Gli immobili di interesse storico ed artistico che precedentemente godevano della riduzione dei motiplicatore ICI nel’ambito dell’IMU tornano  godere, ma solo con l’entrta in vigore del Decreto Semplificazioni della riduzione del 50% della base imponibile.

La dichiarazione IMU
Entro il 30 settembre 2012 si dovrà compilara la prima dichiarazione IMU per le vicende che interessano l’immobile (cessione, acquisto variazioni e simili) intervenute dopo il primo gennaio 2012, data di entrata in vigore e anticipo della nuova IMU agli immobili per i quali l’obbligo è sorto dal 1° gennaio 2012. IN pratica si sostituisce la dichiarazione ICI con la nuova dichiarazione IMU come era prevedibile intuire. Al momento però vi avverto che ancora non sono disponibili i modelli per cui c’è tempo, anche perchè avete 90 giorni dall’evento per poterla presentare.

Ritorna della tassa sulla prima casa: da quando
Il ritorno del prelievo sulla prima casa si avrà dal 2012 e quindi a giugno 2012 preparatevi per il pagamento dell’acconto IMU secondo le modalità dedicato al Calcolo dell’IMU. Rispetto alle modalità di calcolo dell’impost IMU potete consultare la Guida al calcolo dell’IMU: vedrete che sono previste diverse aliquote (0,76% e 0,40%) con possibilità dei comuni di variarle all’interno di alcuni intervalli e di alcune categorie di immobili (esempio fabbricato rurali), con delle soglie anche di esenzione.

Quello che stupisce è che questa tipologia di base imponibile varrà solo al livello di IMU e non ai fini delle altre imposte di registro o ipocatastali ecc facendo di fatto aumentare il lavoro per i commercialisti che dovranno confrontarsi con diverse basi di calcolo.

Si anticipa l’introduzione dell’IMU
In teoria l’IMU sarebbe dovuta subentrare negli anni successivo ma il Governo Monti ha anticipato l’introduzione dal primo gennaio 2012 con tutti i problemi e le difficoltà di prima applicazione che ci saranno in sede di calcolo dell’acconto di Giugno 2012. Dovremmo quasi sicuramente anche se come abbiamo visto in questi ultimi mesi mai dire mai, dovremmo applicare l’IMU anche per le annualità 2013 e 2014.

Consulta le novità introdotte dal Maxi Emendamento sal Decreto Salva Italia sull’imposta municipale viene prevista anche una detrazione di 50 euro per ogni figlio oltre ad altre novità che riguardano il prelievo anche sugli immobili detenuti all’estero che avrà la stessa aliquota dell’IMU seppur con diversa base imponibile a meno di equiparazione nei metodi di calcolo.

Fattispecie che già caratterizzavano l’ICI
Nella risoluzione di alcuni dei classivi quesiti rispondenti alla domanda Chi oppure devo pagare l’IMU vi ricordo che potete aiutarvi con la disciplina ICI non a casa l’IMU  anche detta nuova ICI.

Dal prossimo anno troverte le delibere comunali sul sito del ministero delle finanze, in uanto i comuni dovranno inviarle entro il 30 aprile di ciascun anno.

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